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Studio Commerciale e Tributario Menichetti - Commercialista Firenze

Cessione crediti e sconto in fattura

Cessione crediti e sconto in fattura

La nuova normativa ha previsto anche per il 2022 la possibilità di cedere i crediti derivanti da bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, superbonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) a terzi. La cessione del credito può essere fatta a terzi come istituti finanziari o di credito, oppure con il meccanismo dello sconto in fattura applicato dal fornitore.

Tali bonus edilizi possono anche essere utilizzati direttamente dal contribuente per detrarre tali importi dalle tasse future da pagare in quote annuale per 5 o 10 anni. In questo caso il contribuente dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’importo annuale da detrarre.

In caso di sconto in fattura la detrazione spettante al contribuente verrà ceduta al fornitore del bene/servizio mediante sconto diretto nella fattura di acquisto, in questo caso il contribuente avrà una detrazione immediata e pagherà al fornitore soltanto la quota rimanente.

In caso di cessione del credito, invece di chiedere lo sconto direttamente all’impresa, il contribuente salderà la fattura totale al fornitore e successivamente cederà il credito maturato ad un altro soggetto, ricevendo il cambio la liquidità correlata.

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Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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In tutti questi casi è necessario seguire alcuni passaggiper poter portare a termine la procedura di cessione del credito.

  • Scegliere il soggetto disposto ad acquistare il credito

  • Scegliere il professionista (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) per la valutazione del lavoro edilizio

  • Raccogliere tutta la documentazione necessaria (fatture, bonifici, dichiarazioni, attestazioni, titoli edilizi, ecc.

  • Scegliere il Commercialista abilitato alla cessione del credito

  • Comunicare la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate

Scelta del soggetto per l’acquisto del credito

Nel caso in cui si dovesse decidere per lo sconto in fattura la prima cosa da fare è chiedere ad una delle imprese che esegue i lavori se è disposta ad accordare tale sconto. Nel caso di superbonus 110% lo sconto non può superare il 100% della spesa fatturata.

Nel caso di cessione del credito ad un altro soggetto la prima cosa da fare è trovare qualcuno disposto all’acquisto ed al prezzo migliore.

Scelta del Professionista

In questo step è necessario trovare chi si occupa della valutazione dei lavori (geometra, ingegnere, architetto, ecc.). Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie necessarie, quelle energetiche, ecc. e rilasciare le varie asseverazioni (energetica, congruità delle spese, ecc.).

Raccolta della documentazione

A questo punto dovranno essere raccolti tutti i documenti, le certificazioni e le asseverazioni necessarie per aver diritto alla detrazione fiscale e quindi al credito (fatture, bonifici parlanti, titoli edilizi o energetici, asseverazioni, ecc.)

Scelta del Commercialista

Una volta ottenuti i documenti, sarà necessario trovare il soggetto abilitato all’invio della comunicazione di cessione del credito ed al rilascio del visto di conformità (commercialista,  revisore legale, ecc.). Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che tutti i documenti siano in regola e conformi con quanto prescritto dalla Legge.

Comunicazione Telematica

A questo punto, sia nel caso di cessione di credito che sconto in fattura, dovrà essere inviata una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara di voler trasferire il credito maturato ad un altro soggetto (esempio impresa fornitore, banca, ecc.). Tale comunicazione può essere delegata ad un soggetto abilitato alle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate come i commercialisti o i CAF.

Questa comunicazione telematica dovrà essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. In mancanza di tale comunicazione, la cessione è invalida.

Il decimo giorno del mese successivo all’invio telematico della comunicazione, il cessionario riceverà una comunicazione sul proprio cassetto fiscale con la cessione del credito. Tale credito potrà essere utilizzato da questo soggetto solo dopo la relativa accettazione.

A sua volta, il cessionario ha la possibilità di effettuare una pratica di cessione del credito ricevuto all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.

Assistenza Studio Menichetti

Lo Studio Commercialista Menichetti fornisce assistenza a 360 gradi per i bonus edilizi, infatti tramite professionisti esterni forniamo consulenza e servizi per ogni fase della cessione del credito e dello sconto in fattura ad aziende, privati e condomini. Siamo abilitati al rilascio del visto di conformità ed all’invio delle pratiche telematiche di cessione del credito.

Tramite la nostra Piattaforma Software in cloud per imprese, contribuenti e condomini è semplicissimo e veloce fare le pratiche di cessione del credito e sconto in fattura. Contattaci per maggiori informazioni: 055.8721263.

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Patente a punti nei cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

 

1. Chi è soggetto all’obbligo della patente a crediti?

Sono tenuti al possesso della patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamentenei cantieri temporanei o mobili, a eccezione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri). Anche le imprese estere che operano in Italia devono ottenere la patente, salvo che possiedano un documento equivalente rilasciato nel paese di origine.

 

2. Requisiti per il rilascio della patente

Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio.

- Regolarità contributiva e fiscale (DURC in corso di validità).

- Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.

- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto.

- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se applicabile.

 

3. Modalità di richiesta della patente

La patente sarà rilasciata in formato digitale e potrà essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID o CIE. La presentazione della domanda è possibile sia da parte del legale rappresentante dell’impresa che da consulenti del lavoro o commercialisti delegati.

 

4. Funzionamento della patente a punti

La patente viene inizialmente dotata di 30 crediti. Il punteggio potrà aumentare fino a un massimo di 100 crediti, in base alla storicità dell’impresa, agli investimenti in sicurezza, alla formazione dei lavoratori, e al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

 

Eventuali violazioni della normativa comportano una decurtazione dei crediti. In caso di riduzione del punteggio sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri.

 

5. Sanzioni per chi opera senza patente

L’operare nei cantieri senza patente o con una patente priva di almeno 15 crediti comporta:

- Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un importo minimo di 6.000 euro.

- Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

- Sanzioni per il committente o responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente, con multe che vanno da 711,92 a 2.562,91 euro.

 

6. Come procedere?

Vi consigliamo di verificare al più presto la vostra posizione e di avviare la procedura di richiesta della patente a crediti per evitare sanzioni e impedimenti operativi nei cantieri a partire dal 1° ottobre 2024.

 

Per qualsiasi chiarimento o per assistenza nella richiesta della patente, lo Studio è a vostra disposizione.