Novità Fringe Benefit Auto Aziendali
Con il recente decreto legislativo correttivo (DLgs. 148/2026), le regole per il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti subiscono importanti novità. Le modifiche, in vigore dal periodo d'imposta 2026, incidono in modo rilevante sul calcolo del valore tassabile, introducendo criteri legati all'anzianità del veicolo e alla presenza di accessori extra.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia
Stop al requisito della "nuova immatricolazione" e arrivo dello scatto di anzianità (5 anni)
Fino ad ora, per determinare i valori forfetari del fringe benefit, la norma faceva riferimento stretto al requisito della prima immatricolazione del veicolo al momento dell'assegnazione.
Il nuovo decreto cambia rotta con il criterio dell'anzianità: Il valore del fringe benefit viene maggiorato del 50% a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quinto anno dall'immatricolazione del veicolo.
Questa maggiorazione del 50% si applica a tutte le tipologie di veicoli, a prescindere dal tipo di alimentazione (quindi la stretta riguarda anche i veicoli elettrici o ibridi).
Venendo meno il vincolo della prima immatricolazione, la regola del rincaro dopo il quinto anno vale anche nel caso in cui l'auto venga riassegnata a un dipendente diverso dal primo.
Tassazione specifica per gli "optional"
Un'altra novità di rilievo riguarda gli accessori e gli allestimenti aggiuntivi dell'auto aziendale (i cosiddetti optional), cioè se il veicolo è dotato di optional non inclusi nelle tabelle ufficiali ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, si applica una maggiorazione forfetaria del 5% sul valore complessivo del fringe benefit.
Eventuali somme trattenute direttamente al dipendente per l'utilizzo di questi optional continueranno a essere portate in diminuzione del valore convenzionale.
Regime transitorio e proroghe per le auto in scadenza
Il decreto rimodula anche la disciplina transitoria per i veicoli assegnati o ordinati in precedenza, per le auto concesse in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oppure ordinate entro la fine del 2024 e concesse nel corso del 2025, si continua ad applicare il vecchio regime di calcolo basato sulle emissioni di CO2, ma solo fino al compimento del quinto anno dall'immatricolazione.
Superato questo limite quinquennale, scatterà anche per questi mezzi la maggiorazione del 50%. La misura si estende esplicitamente anche ai veicoli riassegnati ad altri dipendenti.