Aggiornato il tasso interesse legale 2026
Con Decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, è stata ridotta la misura del tasso di interesse legale, che dal 1° gennaio 2026 passa dal 2% all’1,60% annuo (art. 1284 c.c.).
La modifica ha effetti rilevanti non solo in ambito civilistico, ma anche fiscale e contributivo.
In particolare, il nuovo tasso si applica:
- al ravvedimento operoso, incidendo sul calcolo degli interessi dovuti per regolarizzare versamenti tardivi o omessi;
- al calcolo degli interessi non determinati per iscritto su mutui e rapporti rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- alle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, che in specifiche situazioni possono essere ridotte fino al tasso legale.
Resta invece invariata (al 3%) la misura degli interessi dovuti in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni non quotate e terreni.
Da segnalare inoltre che, ai fini del calcolo del valore di usufrutto, rendite e pensioni, continua ad applicarsi un tasso minimo del 2,5%, come previsto dalla normativa sui tributi indiretti, nonostante la riduzione del tasso legale.